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IL DIRITTO ALLA RIVOLUZIONE POPOLARE

16/09/22


Il diritto alla rivoluzione, nella carta costituzionale di oggi non viene citata. Esisteva nella prima fase di stesura, poi venne abolita...forse per non dare troppo potere al popolo? Ma il popolo non è sovrano?


Comunque di fatto, articoli della costituzione, che ne sopprime o ne avvalla il diritto alla rivoluzione popolare, non ce ne sono. La violenza nelle sue forme, non è mai legittimata...ma giustificata. Sappiamo bene quale è la differenza tra legittimare e giustificare, ma in certi contesti sembra assumere lo stesso significato.


La violenza nelle sue forme è giustificata soltanto per legittima difesa, ma ci deve essere un ente superiore del governo a decidere tutto ciò.


L'art. 28 della Costituzione cita:

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


Nella struttura Costituzionale, la nostra salvaguardia dovrebbe essere tutelata dalle istituzioni del governo e dalla Corte Costituzionale...ma se nessuno di questi enti ci tutela?


Potremmo dare un'occhiata all'Art. 52 della costituzione, che cita queste bellissime parole: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Ed in codesto articolo, non viene menzionato se il nemico arriva dall'esterno o dall'interno.

Resta il fatto, che in qualsiasi tipo di rivoluzione un popolo voglia imbattersi...per forza di causa maggiore, sarà legittimata se vinta.


Walter Russi


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